Acque meteoriche di dilavamento.

Acque meteoriche di dilavamento, continuità normativa tra Dlgs 152/1999 e Dlgs 152/2006 Ex Dlgs 152/2006 le acque meteoriche di dilavamento contaminate da residui inquinanti dell'attività produttiva sono "reflui industriali"; se non c'è canalizzazione, si incorre nel reato di abbandono di "rifiuto liquido". L'inquinamento del terreno circostante un parcheggio di automezzi per il trasporto di rifiuti, fornito di autolavaggio, può costare secondo la Suprema Corte una condanna per abbandono di rifiuti ex Dlgs 152/2006 (sentenza 33839/2007). La Suprema Corte, applicando alla questione il Dlgs 152/1999 - vigente all'epoca dei fatti e più favorevole al reo - ha cassato la condanna inflitta per "scarico non autorizzato" (visto che il Dlgs 152/1999 escludeva lo "scarico" in assenza di una qualsiasi forma di canalizzazione) e sottolineato la sostanziale continuità di disciplina delle acque meteoriche - resa più severa dalla nuova definizione delle "acque reflue industriali" - nel passaggio tra il Dlgs 152/1999 (articolo 39) e il Dlgs 152/2006 (articolo 113).
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