Acque per il consumo umano.

Acque per il consumo umano, il Tar di Bari precisa la "zona di rispetto".
Il Dlgs 152/2006 affida alle Regioni l'individuazione delle aree di salvaguardia; se non si attivano, la zona di rispetto per la tutela della qualità delle acque ha un raggio di 200 metri dal punto di captazione. Il Tar pugliese (sentenza 11 settembre 2007, n. 1484) ha perciò confermato il diniego dell'autorizzazione per la costruzione di uno stabilimento di imbottigliamento, causato dal mancato rispetto della fascia di 200 metri (nel caso specifico, da una cava preesistente) prevista sia dall'articolo 21 del Dlgs 152/1999 che dall'articolo 94 del Dlgs 152/2006, "da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso (...) per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano". Il tutto alla luce del fatto che l'accordo raggiunto dalla Conferenza permanente il 12 dicembre 2002 (Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri per l'individuazione delle aree di salvaguardia) non è stato ancora recepito dalla Regione Puglia.

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