Il reato di furto aggravato per l'uso illegittimo di acque pubbliche non è più previsto dalla legge come reato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza 4 luglio 2007, n. 25548).
La Cassazione è arrivata a questa conclusione analizzando l'articolo 23 del Dlgs 152/1999 (ora articolo 96 del Dlgs 152/2006), che sanziona specificamente la condotta di impossessamento abusivo di acque pubbliche, ancorché solo in via amministrativa; e verificando se questa norma non sia speciale rispetto a quella dettata dall'articolo 624 C.p. ("Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione. Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico."), e pertanto l'unica applicabile.
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