L’ITALIA HA RECEPITO IN MANIERA INCOMPLETA LA DIRETTIVA QUADRO IN MATERIA DI ACQUE E LA UE CI METTE SOTTO ACCUSA

La Commissione europea ha inviato al nostro Paese un parere motivato nel quale ci ricorda che saremo esposti a nuovi procedimenti giudiziari e a possibili penalità in caso di mancato recepimento integrale della normativa comunitaria in materia di ambiente, inadempienza per la quale eravamo già stati condannati dalla Corte europea di giustizia lo scorso anno.  L’Italia ha recepito in maniera tuttora incompleta la direttiva quadro in materia di acque. Qualora non si ponga rimedio a questa situazione in risposta al parere motivato, la Commissione, ai sensi dell’articolo 228 del trattato, può adire la Corte di giustizia e chiedere che siano comminate penalità ai due Stati membri in parola. Il commissario per l’ambiente Stavros Dimas ha dichiarato: “I cittadini europei si aspettano che l’Unione europea agisca a tutela dell’ambiente, ma essa non può svolgere efficacemente questo ruolo se gli Stati membri non rispettano i propri impegni. L’Italia registra più di due anni di ritardo nel recepimento di tale importante normativa..” La direttiva quadro in materia di acque è la pietra angolare della politica Ue in materia di protezione delle acque. Essa istituisce un quadro a livello europeo per la protezione di tutti i corpi idrici dell’Unione europea: fiumi, laghi, acque costiere, acque sotterranee e acque superficiali interne, con l’obiettivo di ottenere una buona qualità delle acque entro il 2015, riducendo l’inquinamento e favorendo la cooperazione nella gestione delle risorse idriche all’interno di ogni bacino idrografico. A seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione, il 12 gennaio 2006 la Corte di giustizia ha condannato l’Italia per mancato recepimento della direttiva. entro il termine previsto, fissato al 22 dicembre 2003. Nel maggio 2006 l’Italia ha inviato alla Commissione il testo del decreto legislativo che recepisce la direttiva quadro in materia di acque. La Commissione ritiene tuttavia che il decreto legge non consenta un pieno recepimento della stessa; in particolare sono state recepite solo in parte le disposizioni che stabiliscono le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare qualora intendano derogare agli obiettivi ambientali e al calendario previsti dalla direttiva.

Di conseguenza nel dicembre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 228. Poiché da allora la situazione non ha subito mutamenti, la Commissione si vede costretta a inviare un parere motivato. L’articolo 226 del trattato assegna alla Commissione il potere di avviare un’azione legale contro uno Stato membro che non rispetti i propri obblighi. Se la Commissione è del parere che si configuri una violazione del diritto comunitario che giustifica l’apertura di un procedimento d’infrazione, invia una lettera di costituzione in mora (primo richiamo scritto)allo Stato membro in questione, sollecitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine prefissato, in genere di due mesi. Alla luce della risposta o della mancata risposta dello Stato membro interessato, la Commissione può decidere di formulare un “parere motivato” (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in genere di due mesi. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia. Quando la Corte di giustizia riconosce che il trattato è stato violato, lo Stato membro di cui trattasi è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

L’articolo 228 del trattato riconosce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si conforma ad una sentenza della Corte di giustizia europea e le consente altresì di chiedere alla Corte di infliggere a tale Stato membro una penalità.

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