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Marcatura CE prodotti da costruzione

Il Regolamento EU 305/11: le nuove regole vigenti per i prodotti da costruzione marcati CE e La nuova Dichiarazione di Prestazione.

La marcatura CE di un prodotto indica, in generale, la conformità alle disposizioni della direttiva di riferimento applicabile (es. Reg. 305/2011 nel caso dei materiali per le costruzioni) e che il prodotto è stato sottoposto ad un'adeguata procedura di attestazione di conformità contenuta nella norma tecnica specifica (es. EN 1825 "Separatori di grassi", EN 858 "Separatori liquidi leggeri", EN 12566 "Fosse settiche", EN 1917 "Pozzetti e camere di ispezione", ecc..). Dall'entrata in vigore della norma tecnica di riferimento relativa ad un prodotto specifico, l'immissione di quel prodotti sul mercato è vincolata all'apposizione della marcatura CE secondo le disposizioni ivi comprese.

Marcatura CE Disoleatore

Il produttore ("fabbricante") marcando CE il proprio prodotto per le costruzioni ottemperando al requisito di legge, attesta che oltre ad averne determinato le caratteristiche, ha implementato, reso attivo e documentato il proprio Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC/CPR), che include i controlli al ricevimento delle materie prime, durante il ciclo di produzione e sui prodotti finiti. L'ottemperanza a questi requisiti permette al produttore ("fabbricante") di predisporre la Dichiarazione di Prestazione (DOP) e di apporre la marcatura CE sui prodotti prima dell'immissione sul mercato.

Marcatura CE Vasca Imhoff

Dal luglio 2013 è in vigore il Regolamento EU 305/11: tra le principali novità ricordiamo che sono istituiti i TAB (organismi di valutazione tecnica a livello nazionale) con la funzione di redigere i "documenti di valutazione europei" (ex) Etag ossia quei documenti cui, ove non esistano norme armonizzate, il produttore deve far riferimento per ottenere da parte di un TAB la "valutazione tecnica europea" (ex benestare tecnico europeo).
Altri cambiamenti comprendono la sostituzione della Dichiarazione di Prestazione alla vecchia Dichiarazione di Conformità.

La nuova Dichiarazione di Prestazione viene redatta a cura del fabbricante del prodotto edilizio seguendo uno schema tipologico e deve contenere l'indicazione di eventuali incorporazioni di materiali e sostanza pericolose ai sensi del Regolamento REACH.

Nel dettaglio questi sono i contenuti della Dichiarazione di Prestazione:
1. il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
2. il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V del regolamento 305/2011/UE;
3. il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
4. se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.
5. l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
6. l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
7. la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
8. se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento;
9. la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
10. per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);
11. qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.

Marcatura CE Degrassatore Statico

La marcatura CE deve essere applicata su tutti quei prodotti per i quali viene espressamente richiesta dalla Direttiva Comunitaria, che fissa i requisiti essenziali di sicurezza per poter circolare all’interno della Comunità Europea.

Per Informazioni scrivere a info@edilimpianti.it oppure compilare il seguente modulo. I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori.

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